Le attività di cui all’articolo precedente dovranno essere espletate esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alle limitazioni del contagio da COVID – 19 e in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 566/2020 e dalla DGR 570/2020