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Covid-19, il Presidente Acquaroli firma l'ordinanza: Acqualagna e Petriano in 'zona arancione rafforzata'

Nuova ordinanza firmata dal presidente Francesco Acquaroli: da mercoledì 12 maggio saranno limitati gli spostamenti ai soli casi di salute, studio, lavoro e comprovata necessità all’interno del territorio comunale di Acqualagna e Petriano.

Dall’analisi epidemiologica effettuata sul territorio regionale e a seguito delle Conferenze dei Sindaci delle Aree Vaste, è emerso che, mentre il tasso regionale dei positivi su 100 mila abitanti pari a 107,85 non preoccupa in quanto inferiore al limite previsto di 250, ci sono due Comuni, Acqualagna e Petriano, dove il tasso dei positivi richiede una ulteriore attenzione e un'azione di intervento per tenere sotto controllo la situazione pandemica.

Allo scopo quindi di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 12 maggio 2021 e fino alle ore 24:00 del 18 maggio 2021, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti sull’intero territorio regionale, nei due Comuni valgono le regole della “zona arancione” e inoltre è vietato ogni spostamento all'interno degli stessi, salvo se motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori dei due Comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente. In ogni caso occorre far uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.

La Regione si vuole far trovare pronta al previsto momento delle riaperture e per questo chiede a tutti i cittadini di essere attenti, perché il virus è ancora in circolazione e ci sono ancora molte persone ricoverate nelle strutture ospedaliere. Tale provvedimento viene adottato seguendo il principio di precauzione e gradualità per favorire il controllo della curva epidemiologica anche sui singoli territori comunali, laddove i dati epidemiologici a carattere locale e comunale fotografano una situazione a cui prestare una attenzione ancora maggiore.
Ad Acqualagna e Petriano si applicano quindi le misure di cui agli articoli 36 e 37 (misure zona arancione integrale) e 40 (limitazione spostamenti zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. Occorre sempre far uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
Cosa prevedono i suddetti articoli:

Art. 36 (Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico)
1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto

Art. 37 (Attività dei servizi di ristorazione)
1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Art. 40 (Misure relative agli spostamenti in zona rossa)
1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

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